Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che riforma il Codice delle comunicazioni elettroniche. Lo rende noto Palazzo Chigi nella nota diramata post Cdm.
disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo – esame definitivo) (Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR; Imprese e Made in Italy)Comunicato stampa.

Siamo orgogliosi del contribuito fornito alla comunità radioamatoriale per questa lungamente attesa revisione del Codice delle Comunicazioni. È stato un lavoro protrattosi per diversi mesi, nel corso del quale ARI ha sottoposto relazioni e suggerimenti per un semplificato ammodernamento dell’impianto normativo.
I soci hanno potuto apprezzare questi dettagli in anteprima su RadioRivista di febbraio.
Fonte: www.ari.it

Selezionando l’immagine superiore, potete scaricare e leggere le proposte inserite nel documento Correttivo del Codice delle comunicazioni elettroniche – A.G. 108 del 10 gennaio 2024.

In breve, queste sono le modifiche più rilevanti ai vari articoli:

art.135:
istituzione di due tipi di Autorizzazione Generale (AG) per radioamatore: classe A (CEPT T/R 61-01) e classe N (Novice) corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06;

l’autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all’articolo. 123 non è soggetta al pagamento dei contributi;

è stata attivata l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi per i radioamatori;


art.136:
Istituzione classe N (Novice) secondo raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06;

Prove di esame affidate alle associazioni dei radioamatori, legalmente riconosciute;

art. 137:
Autorizzazione Generale viene rilasciata a chi abbia età non inferiore a quattordici anni;


art. 138:
relativamente all’art.107 c. 5, 9, 10,
dichiarazione della sede degli impianti (non più un singolo impianto!);

la dichiarazione del numero e dei tipi di apparati, non è più necessaria;

art.139:
il
nominativo viene assegnato dal Ministero, entro 30 giorni;

è prevista la possibilità di assegnazione di un nominativo “a scelta” (vanity call);

è prevista una maggiorazione al contributo dal richiedente, per l’assegnazione della gestione dei nominativi;

art. 143:
l
e Associazioni possono richiedere AG per stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo e impianti destinati ad accesso multiplo;

per le persone fisiche l’AG è il presupposto per il conseguimento dell’AG per le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate;

le stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o domicilio del titolare dell’AG, sono soggette solo a comunicazione;

art.144:
l’
AG può essere conseguita anche per stazioni operanti presso i siti marconiani;

in occasione di eventi nazionali e internazionali l’uso della stazione è consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e, previo consenso, anche ai minorenni;

 


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